L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, nonché le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTENTO
Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2014 n. 159674 e modificato con il successivo provv. 11.2.2015 n. 19388.
STRUTTURA
Novità rispetto al precedente modello
Rispetto al modello precedente, dalla sezione del frontespizio del nuovo modello, dedicata alla dichiarazione d’intento, sono stati eliminati i campi 3 e 4 “Operazioni comprese nel periodo da …a …”.
DECORRENZA
Il nuovo modello deve essere utilizzato per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dall’1.3.2017.
Pertanto:
VALIDITÀ DEL VECCHIO MODELLO DI DICHIARAZIONE
Con la ris. 22.12.2016 n. 120, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dichiarazione d’intento emessa prima dell’1.3.2017 con il vecchio modello resta valida anche per le operazioni d’acquisto
effettuate successivamente a tale data, sempreché siano stati compilati i campi 1 e 2 di tale modello, e non i campi 3 e 4. In tal caso, infatti, la dichiarazione sarà valida fino a concorrenza dell’importo indicato in uno dei due campi.
Invece, nell’ipotesi in cui siano stati compilati i campi 3 e 4 (“Operazioni comprese nel periodo da … a …”), indicando un periodo che termina oltre il 28.2.2017, l’Agenzia ha precisato che:
Infatti, nel nuovo modello sono stati eliminati i suddetti campi 3 e 4, non essendo più ammessa la
possibilità di riferire la dichiarazione a un determinato periodo.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA
Il nuovo modello di dichiarazione di intento deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica:
La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il software denominato “Dichiarazione d’intento”, disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
La versione attualmente pubblica è relativa al “vecchio modello”. Può comunque essere utilizzata omettendo la compilazione dei campi 3 e 4 che non saranno più validi dal 1.03.2017.
Eventuali aggiornamenti
Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche e delle istruzioni saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
VERIFICA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO
I fornitori degli esportatori abituali possono riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni di intento, da parte degli esportatori abituali, mediante l’apposita funzione:
MONITORAGGIO SULL’UTILIZZO DEL PLAFOND
L’Agenzia delle Entrate invita gli operatori a verificare che l’importo complessivamente fatturato senza IVA dal soggetto che riceve la dichiarazione non ecceda il valore indicato nel campo 2 del
modello, nella sezione “dichiarazione”.
Tale importo rappresenta, infatti, l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA.
Al riguardo è stato specificato che:
REGIME SANZIONATORIO
La sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro è prevista in capo al fornitore dell’esportatore abituale che effettui operazioni senza applicazione dell’IVA, prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale e di aver riscontrato l’avvenuta presentazione telematica della stessa all’Agenzia delle Entrate.
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