Di seguito si analizzano le altre novità in materia di accertamento e riscossione, contenute nel DL 22.10.2016 n. 193, come modificato in sede di conversione nella L. 1.12.2016 n. 225.
VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI UNICO, IRAP E IVA – MODIFICA DEI TERMINI
Per abolire il c.d. “tax day” del 16 giugno, prevedere a regime un differimento dei termini di versamento, in modo da evitare la proroga annuale che si è verificata negli ultimi anni e coordinare il versamento del saldo IVA con l’abolizione della dichiarazione unificata, si è intervenuti sui termini di versamento delle imposte secondo lo schema di seguito riassunto.
VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI UNICO E IRAP
DECORRENZA
Le nuove disposizioni in materia di termini di versamento si applicano a decorrere dall’1.1.2017.
Saldo e prima rata di acconto
Per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires le nuove scadenze per il versamento del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP, sono stabilite:
Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, i suddetti versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, invece che entro il giorno 16. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso, invece che entro il giorno 16.
In ogni caso, resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Seconda o unica rata di acconto
In relazione a tutti i contribuenti, restano fermi i termini per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP, stabiliti:
VERSAMENTI CHE “SEGUONO” GLI STESSI TERMINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
Le suddette modifiche dei termini di versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi si “riverberano” anche in relazione ai versamenti le cui scadenze sono ad essi collegati, ad esempio:
Per quanto riguarda il versamento della “cedolare secca sulle locazioni”:
VERSAMENTI CHE “NON SEGUONO” I TERMINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
Nulla cambia, invece, in relazione ai versamenti che “non seguono” i termini delle imposte sui redditi, ad esempio i versamenti:
VERSAMENTO DEL SALDO IVA
In relazione al versamento del saldo IVA, a seguito dell’abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e IVA:
Quest’ultima possibilità, infatti, era collegata alla presentazione della dichiarazione unificata, che presupponeva la presenza di un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ai fini delle imposte dirette. In relazione alla nuova disciplina, dovrà essere chiarito se la possibilità di differimento del versamento del saldo IVA è applicabile anche da parte dei soggetti “non solari”, dato che ai fini IVA il periodo d’imposta è sempre coincidente con l’anno solare.
NOTIFICA DI ATTI TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
Con l’art. 7-quater co. 6-13 del DL 193/2016 convertito, viene prevista la notifica di determinati atti mediante la posta elettronica certificata (PEC).
NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI
Si prevede la possibilità di notifica degli avvisi di accertamento a mezzo PEC, per le imprese individuali o costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato. La notifica è perfezionata, ai fini del rispetto dei termini di decadenza e prescrizione:
Per i soggetti che non hanno l’obbligo di istituire la casella PEC, la notifica a mezzo posta elettronica certificata può essere eseguita a coloro i quali ne fanno richiesta, presso l’indirizzo PEC di cui sono intestatari, oppure all’indirizzo PEC ad esempio del difensore.
Ove la casella di posta risulti satura, occorre effettuare un secondo tentativo di consegna a distanza di 7 giorni dal primo invio. Se nemmeno il secondo tentativo va a buon fine o se l’indirizzo risulta cessato o non valido, la notifica si esegue mediante:
L’ufficio dà inoltre notizia della notificazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso, per il contribuente la notifica si perfeziona il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nel sito Internet di Infocamere.
Per come è formulata la norma, la disciplina in esame:
NOTIFICA DEGLI ATTI CATASTALI
A partire dall’1.7.2017, la notificazione degli atti catastali, che per legge devono essere notificati ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita mediante PEC all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge. Detta modalità di notifica non è obbligatoria, in quanto permangono le ordinarie forme.
NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
A decorrere dall’1.6.2016, la notifica della cartella di pagamento ai soggetti tenuti ad istituire una casella PEC avviene solo mediante tale forma. Lo stesso vale quando il debitore ha manifestato la volontà di ricevere le notifiche a mezzo PEC.
Ove la notifica della cartella di pagamento o, comunque, dell’atto di riscossione, sia stata eseguita, dall’1.6.2016 al 3.12.2016 (data di entrata in vigore della L. 225/2016), con modalità diverse dalla PEC, questa è rinnovata presso l’indirizzo PEC. I termini per l’impugnazione degli atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.
CONSEGNA AI CONTRIBUENTI DELLE CERTIFICAZIONI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA – DIFFERIMENTO DEL TERMINE
Il termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti la certificazione attestante:
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
In caso di interruzione del rapporto di lavoro, resta fermo il termine di 12 giorni per il rilascio della Certificazione Unica, a seguito di richiesta del lavoratore cessato.
DECORRENZA
Il nuovo termine si applica a partire dalle certificazioni riguardanti il periodo d’imposta 2016, che dovranno quindi essere consegnate entro il 31.3.2017 (invece del 28.2.2017).
TRASMISSIONE TELEMATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Resta invece ferma la scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche, al fine di poter acquisire i relativi dati per mettere a disposizione le dichiarazioni precompilate entro il 15 aprile. Le Certificazioni Uniche 2017, relative al 2016, dovranno quindi essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7.3.2017.
SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA – “RIPRISTINO” PARZIALE DELLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 CARTACEO
Viene abolito l’obbligo, da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, di presentare esclusivamente in via telematica i modelli F24 con un saldo finale superiore a 1.000,00 euro, senza che siano state effettuate compensazioni, che era stato introdotto dall’1.10.2014.
A partire dal 3.12.2016 (data di entrata in vigore della L. 225/2016), i soggetti non titolari di partita IVA possono quindi “ritornare” a presentare i modelli F24 in formato cartaceo, con un saldo finale di qualunque importo, purché non siano stati utilizzati crediti in compensazione.
Resta ferma la precedente disciplina di presentazione telematica in caso di:
Soggetti titolari di partita IVA
Per i soggetti titolari di partita IVA, sono confermati i precedenti obblighi di presentazione in via telematica dei modelli F24.
ABOLIZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE E DEI PARAMETRI CONTABILI
L’art. 7-bis del DL 193/2016 convertito ha disposto l’abolizione degli studi di settore e dei parametri contabili. La riforma verrà attuata attraverso:
Disposizioni attuative
L’individuazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale viene demandata ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. A seconda del risultato dell’applicazione di tali indici, potranno essere previsti livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti. Contestualmente all’adozione di detti indici, cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri contabili. Conseguentemente, fino all’emanazione del DM di approvazione degli indici, le norme sull’accertamento in base agli studi di settore e ai parametri contabili devono ritenersi ancora operative.
INDAGINI FINANZIARIE
Vengono limitate le presunzioni legali derivanti dai prelevamenti bancari non giustificati, per coloro i quali possiedono reddito d’impresa. Si introduce infatti un limite di 1.000,00 euro giornalieri, e comunque di 5.000,00 euro mensili, al di sotto del quale la presunzione non può operare. Stante la formulazione normativa, poco cambia per i versamenti, che, a prescindere dall’importo, continuano a tramutarsi in ricavi o compensi non dichiarati, a prescindere dalla tipologia di reddito posseduta, nella misura in cui non siano giustificati.
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