I modelli di “Certificazione Unica 2017” (CU 2017), relativi all’anno 2016:
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di “Telefisco” del 2.2.2017, ha previsto la possibilità di differire l’invio telematico delle Certificazioni Uniche 2017 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata:
Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni Uniche 2017 riguardanti:
Non rientrano, invece, i redditi diversi per prestazioni occasionali.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2017” relativi ai redditi
diversi dal lavoro dipendente che il sostituto d’imposta è tenuto a certificare.
AMBITO APPLICATIVO DELLA “CERTIFICAZIONE UNICA 2017”
La “Certificazione Unica 2017” riguarda:
COMPENSI EROGATI AI “CONTRIBUENTI MINIMI” E AI “CONTRIBUENTI FORFETTARI”
La Certificazione Unica 2017 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei compensi corrisposti nel 2016 alle persone fisiche che hanno optato per l’applicazione del regime agevolato relativo:
CERTIFICAZIONE DEI DIVIDENDI, DEI CAPITAL GAIN E DEGLI ALTRI REDDITI DI CAPITALE
La Certificazione Unica 2017 non riguarda invece la certificazione:
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA “CERTIFICAZIONE UNICA 2017” ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), i sostituti d’imposta devono trasmettere le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti all’Agenzia delle Entrate in via telematica:
– direttamente, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline;
– oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).
Per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2017, il sostituto d’imposta deve utilizzare il modello “ordinario” che è costituito:
– dal frontespizio;
– dalla parte relativa ai dati del sostituto d’imposta e del contribuente-sostituito;
– dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.
DATI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ALLE PROVVIGIONI E AI REDDITI DIVERSI
Nella parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2017 relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati:
TERMINE DI TRASMISSIONE
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2017 deve avvenire entro il 7.3.2017.
Come anticipato, le Certificazioni Uniche 2017 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il termine previsto per la
presentazione del modello 770/2017 (attualmente stabilito al 31.7.2017), senza applicazione di sanzioni.
Devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, obbligatoriamente entro 7.3.2017, le Certificazioni Uniche 2017 che contengono dati da utilizzare per l’elaborazione del 730 precompilato quali, ad esempio:
– i redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
– i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (diritti d’autore e d’inventore);
– gli utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
– i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
REGIME SANZIONATORIO
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche è prevista l’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97 e con un massimo però di 50.000,00 euro per sostituto d’imposta.
Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
Correzione entro 5 giorni
Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta, mediante la sostituzione o l’annullamento della precedente certificazione, viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
CONSEGNA DELLA “CERTIFICAZIONE UNICA 2017” AL CONTRIBUENTE-SOSTITUITO
Il sostituto d’imposta deve:
– compilare il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2017, secondo le istruzioni approvate dall’Agenzia delle Entrate;
– rilasciarla in duplice copia al contribuente-sostituito, unitamente alle relative informazioni approvate dall’Agenzia delle Entrate.
Il sostituto d’imposta può sottoscrivere la Certificazione Unica 2017 anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
TERMINE DI CONSEGNA
La Certificazione Unica 2017, relativa al 2016, deve essere consegnata al percettore del reddito entro il 31.3.2017.
SANZIONI IN CASO DI OMESSA, INFEDELE O TARDIVA CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente-sostituito della certificazione da parte del sostituto d’imposta è punito con la sanzione
amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro.
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